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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 10

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 2 marzo 2002 al 1 gennaio 2006. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (7 marzo 2001):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.

Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il documento informatico, sottoscritto con firmainformatico digitaleha ail'efficacia sensiprobatoria dell'articoloprevista 23,dall'articolo ha2712 efficaciadel dicodice scritturacivile, privatariguardo ai sensi dell'articolofatti 2702ed delalle Codicecose civile.rappresentate.

Il documento informaticoinformatico, redattosottoscritto incon conformita'firma alleelettronica, regolesoddisfa tecnicheil requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di cuiqualita' all'articoloe 8,sicurezza. commaEsso 2inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codicecodice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2712 del Codice civile: "Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche.) - Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2702 del Codice civile: "Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata ) - La scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta". - Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del Codice civile: "Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".

Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2712 del Codice civile: "Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche.) - Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2702 del Codice civile: "Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata ) - La scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta". - Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del Codice civile: "Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".

(Forma ed efficacia del documento informatico).

Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non puo' essere negata rilevanza giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;

il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Comunita' europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
2 marzo 2002 al 1 gennaio 2006
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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