Testo normativo
Art. 17
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Sanzioni
1.
Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura
o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 15 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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