Testo normativo
Art. 93
D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente
(zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
e zone vulnerabili alla desertificazione)
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Nota all'art. 93:
L'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. è il seguente:
«21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.».
- Atto
- Norme in materia ambientale
- Questa versione vigente dal
- 29 aprile 2006 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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