Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 315

D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente

(effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)

1. Il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può nè proporre nè procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme in materia ambientale
Questa versione vigente dal
26 agosto 2010 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina