Testo normativo
Art. 315
D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente
(effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)
1. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può nè proporre nè procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Norme in materia ambientale
- Questa versione vigente dal
- 26 agosto 2010 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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