Testo normativo
Art. 241
D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente
(regolamento aree agricole)
1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
in conformità alla disciplina urbanistica
è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (25a) (146)
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (25a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
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AGGIORNAMENTO (146)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 26-08-2010 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 37, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che disponeva l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo, ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. medesimo.
- Atto
- Norme in materia ambientale
- Questa versione vigente dal
- 21 aprile 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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