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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 168

D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente

(utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonchè degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonchè le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:

a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b)l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme in materia ambientale
Questa versione vigente dal
26 agosto 2010 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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