Testo normativo
Art. 168
D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente
(utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonchè degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonchè le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
b)l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
- Atto
- Norme in materia ambientale
- Questa versione vigente dal
- 26 agosto 2010 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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