Testo normativo
Art. 157
D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente
(opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso
dall'ente di governo dell'ambito
e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Norme in materia ambientale
- Questa versione vigente dal
- 12 novembre 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
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