Testo normativo
Art. 138
D.Lgs. 152/2006 — Codice dell ambiente
(ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attività di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
, nonchè la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.
- Atto
- Norme in materia ambientale
- Questa versione vigente dal
- 26 agosto 2010 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 13 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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