Testo normativo
Art. 22
D.Lgs. 28/2010 — Mediazione civile
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.):
«Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:
a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'art. 115 del TULPS;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.
5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
- Atto
- Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)
- Questa versione vigente dal
- 20 marzo 2010 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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