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Testo normativo
Art. 15-bis
D.Lgs. 28/2010 — Mediazione civile
(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo,
al cittadino italiano non abbiente
il patrocinio a spese dello Stato
...
per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
(9) (10)
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
- Atto
- Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)
- Questa versione vigente dal
- 25 gennaio 2025 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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