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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Altre fattispecie).

D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy

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Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

La violazione delle disposizioni di cui agliall'articolo articoli113 113,e commaall'articolo 1,4, primo e 114secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggion. 1970,300 n.del 300.1970.

Nota all'art. 171: - Il testo dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il seguente: «Art. 38 (Disposizioni penali). Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da quindici giorni ad un anno. Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.».

Nota all'art. 171: - Il testo dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il seguente: «Art. 38 (Disposizioni penali). Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da quindici giorni ad un anno. Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.».

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

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Da dove viene questo testo
Atto
Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Questa versione vigente dal
24 settembre 2015 al 19 settembre 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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