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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Trattamento illecito di dati).

D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 19 settembre 2018 al 9 ottobre 2021. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarnetrarre per se' o per altri profitto oovvero di recare ad altri un danno, procede al trattamentoarrecare didanno datiall'interessato, personalioperando in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,130 ovveroo indal applicazioneprovvedimento dell'articolodi 129,cui e'all'articolo punito,129 searreca dalnocumento fattoall'interessato, derivae' nocumento,punito con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, cona laun reclusioneanno dae sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarnetrarre per se' o per altri profitto oovvero di recare ad altriarrecare undanno danno,all'interessato, procedeprocedendo al trattamento didei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione didelle quantodisposizioni dispostodi daglicui agli articoli 17,2-sexies 20,e 21,2-octies, 22,o commidelle 8misure edi 11,garanzia 25,di 26,cui 27all'articolo e2-septies 45,ovvero e'operando punito,in seviolazione daldelle fattomisure derivaadottate nocumento,ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena e' diminuita.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Questa versione vigente dal
19 settembre 2018 al 9 ottobre 2021
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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