Testo normativo
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita').
D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy
Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trentaventiquattro mesi, per finalita' di accertamento e repressione di reati, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere deldei Garante.reati.
Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:
prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
individuare le modalita' di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2004fino al 28 febbraio 2004
- 28 febbraio 2004fino al 2 agosto 2005
- 2 agosto 2005fino al 5 aprile 2008
- 5 aprile 2008fino al 3 luglio 2008
- 3 luglio 2008fino al 2 dicembre 2008
- 2 dicembre 2008fino al 21 aprile 2015
- 21 aprile 2015fino al 27 febbraio 2016
- 27 febbraio 2016fino al 12 dicembre 2017
- 12 dicembre 2017fino al 19 settembre 2018
- 19 settembre 2018fino al 30 settembre 2021
- 30 settembre 2021fino al 9 ottobre 2021
- 9 ottobre 2021fino al 30 novembre 2021
- 30 novembre 2021fino al 8 dicembre 2021
- 8 dicembre 2021fino al 30 gennaio 2026
- 30 gennaio 2026in vigore oggi
- Atto
- Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Questa versione vigente dal
- 28 febbraio 2004 al 2 agosto 2005
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva