Testo normativo
Art. 10
D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy
Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu' titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Questa versione vigente dal
- 19 settembre 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗