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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 1

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile. (12)

13

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Tre riti, e questo decreto dice quale si usa per cosa

In parole semplici

Questo decreto ha messo ordine: invece di cento procedure diverse, ne ha lasciate tre, e per ogni tipo di ricorso dice quale usare. Il primo articolo spiega solo come si chiamano le tre.

Cosa dice

L'articolo definisce i tre procedimenti a cui il decreto rinvia: il **rito ordinario di cognizione**, regolato dal titolo I e dal titolo III del libro secondo del codice di procedura civile; il **rito del lavoro**, regolato dalla sezione II del capo I del titolo IV dello stesso libro; il **rito semplificato di cognizione**, regolato dal capo III-quater del titolo I del medesimo libro.

Cosa significa

Una definizione all'apparenza tecnica, ma è la chiave di lettura di tutto il decreto. Prima del 2011 le controversie speciali — opposizione a una multa, a un'espulsione, a una stima di esproprio — erano regolate ciascuna dalla propria legge, con termini e forme diverse, spesso disallineate fra loro. Il decreto ha fatto una cosa sola: ha preso quelle materie e le ha ricondotte a **tre soli modelli di processo**, indicando per ciascuna quale dei tre si applica e quali deroghe restano. Da qui la struttura ripetuta di ogni articolo successivo: *«le controversie previste da... sono regolate dal rito X, ove non diversamente disposto dal presente articolo»*, e poi le poche righe di deroga — quale giudice, entro quanti giorni, se serve un avvocato. Chi cerca la procedura per contestare un provvedimento non deve quindi leggere l'intero decreto: deve trovare **il proprio articolo**. Il rito semplificato era chiamato «sommario di cognizione» fino alla riforma del 2022, che lo ha sostituito senza cambiarne il ruolo in questo decreto.

A chi si applica

A chiunque debba impugnare davanti al giudice civile uno dei provvedimenti elencati nel decreto.

Quando si applica

Ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto (art. 36).

Cosa puoi fare

Individuare l'articolo che riguarda il proprio caso: è quello che dice davanti a quale giudice si va, entro quanti giorni e con quali forme.

Attenzione

Questo articolo non contiene termini né competenze: contiene solo le definizioni. I termini stanno nei singoli articoli, e sono quasi sempre a pena di inammissibilità.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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