Testo normativo
(Riutilizzo dei dati pubblicati).
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Perché i nomi degli amministratori si trovano su Google
I nomi e i compensi di politici e dirigenti pubblici sono online e devono essere trovabili anche su Google: è il prezzo di trasparenza che accompagna una carica pubblica. Per i dati di tutti gli altri vale il contrario.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari comportano la possibilità di diffonderli attraverso i siti istituzionali e di trattarli **secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca** e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Precisa che la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico, di uffici o incarichi di diretta collaborazione e ai dirigenti titolari degli organi amministrativi **è finalizzata alla trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico**. Consente inoltre alle amministrazioni di pubblicare dati che non hanno l'obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti dell'articolo 5-bis e procedendo all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
Cosa significa
Risponde alla domanda che ogni tanto arriva: perché il nome e il compenso di un assessore si trovano cercando su internet, mentre i miei dati no. La risposta sta nel secondo comma: per chi ricopre una carica politica o dirigenziale, la pubblicazione ha una **finalità di rilevante interesse pubblico** espressamente riconosciuta dalla legge, e questo è il fondamento che la rende lecita nonostante riguardi dati personali. Non è un'eccezione arbitraria: è il prezzo di trasparenza che accompagna il potere, ed è tanto più giustificato quanto più alta è la posizione. Il primo comma aggiunge la conseguenza tecnica: quei dati devono essere **indicizzabili**, cioè trovabili dai motori di ricerca. Un ente che li pubblica in modo da renderli invisibili a Google adempie formalmente e tradisce lo scopo. Il terzo comma pone il limite opposto: quando l'ente pubblica per scelta ciò che non è obbligato a pubblicare, i dati personali vanno anonimizzati.
A chi si applica
Ai titolari di organi di indirizzo politico, di incarichi di diretta collaborazione e ai dirigenti; e a chiunque consulti quei dati.
Quando si applica
Sui dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Quando non si applica
Non riguarda i dati sensibili e giudiziari, che restano fuori. Per le pubblicazioni facoltative i dati personali vanno indicati in forma anonima.
Cosa puoi fare
Se cerchi informazioni su chi amministra un ente, i motori di ricerca sono uno strumento legittimo: quei dati devono essere indicizzabili per legge. Se non lo sono, è un'omissione segnalabile.
Attenzione
L'indicizzabilità vale per i dati a pubblicazione obbligatoria di chi ricopre cariche pubbliche, non per qualunque dato personale presente sul sito di un ente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.