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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 6

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Confronto con la versione precedente (20 aprile 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Qualita' delle informazioni

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.

L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 5

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La qualità non è una scusa per non pubblicare

In parole semplici

Gli enti devono pubblicare dati aggiornati, completi, leggibili e con la fonte indicata. E soprattutto: non possono usare la scusa che «i dati non sono ancora pronti» per non pubblicare. Meglio imperfetti che assenti — lo dice la legge.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Prevede espressamente che **l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni non possa in alcun caso costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione** dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Cosa significa

Il secondo comma è la parte che conta, e nasce da un'esperienza concreta: la qualità era diventata l'alibi perfetto per non pubblicare. «I dati non sono ancora abbastanza puliti», «stiamo riorganizzando la sezione», «preferiamo pubblicare quando sarà completo» — argomenti ragionevoli in astratto e usati per rinviare a tempo indeterminato. La norma li chiude: meglio un dato imperfetto e pubblicato che uno perfetto e assente. Il primo comma è comunque uno strumento utile perché fissa criteri verificabili, non generici: fra i dieci elencati, i più spendibili in una segnalazione sono l'**aggiornamento costante** (una sezione ferma a tre anni fa viola questo articolo), la **conformità ai documenti originali** e l'**indicazione della provenienza** — un dato senza fonte non è verificabile e quindi non è trasparente.

A chi si applica

A chiunque consulti la sezione Amministrazione trasparente di un ente.

Quando si applica

Su tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Cosa puoi fare

Se una sezione è ferma a un anno passato o i dati non riportano la fonte, si segnala per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, indicando quale dei criteri di questo articolo non è rispettato. Se la risposta non arriva, la segnalazione va all'ANAC.

Attenzione

Questi criteri riguardano la qualità della pubblicazione, non il merito dei dati: non consentono di contestare il contenuto di un atto, ma il modo in cui è reso conoscibile.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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