Testo normativo
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Confronto con la versione precedente (20 aprile 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizioanche dise poterinon di indirizzocarattere politico,elettivo, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazionilo pubblicanoStato, conle riferimentoregioni ae tuttigli ienti proprilocali componenti,pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
il curriculum;
i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui alai commacommi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione oelezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma leDecorsi informazionidetti etermini, i dati concernenti larelativi situazionedati patrimonialee nondocumenti vengonosono trasferitiaccessibili nelleai sezionisensi didell'articolo archivio.5.
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal presente decreto: «Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.». Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 del 1982: «Art. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.» «Art. 4 Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal presente decreto: «Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.». Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 del 1982: «Art. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.» «Art. 4 Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 al 28 febbraio 2019
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quanto guadagna un amministratore, e che altri incarichi ha
Di chi amministra un ente pubblico devi poter sapere: chi lo ha nominato e per quanto, il curriculum, quanto prende, quali altre cariche ha e quanto prende per quelle. È già pubblicato, non devi chiederlo. I dati di moglie o parenti si pubblicano solo se acconsentono, e se non lo fanno l'ente deve scriverlo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, per i titolari di incarichi politici anche non elettivi di livello statale, regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali pubblicano: l'atto di nomina o di proclamazione con la durata dell'incarico; il **curriculum**; i **compensi di qualsiasi natura** connessi alla carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di **altre cariche** presso enti pubblici o privati e i relativi compensi; gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti; le dichiarazioni patrimoniali e reddituali previste dalla legge del 1982, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado **ove costoro vi consentano**, dandosi in ogni caso evidenza del mancato consenso. Estende poi gli obblighi ai titolari di incarichi dirigenziali nei termini che indica.
Cosa significa
È l'articolo più usato da chi vuole controllare chi amministra, e conviene sapere che cosa contiene davvero. Le lettere c), d) ed e) sono quelle che rispondono alle domande concrete: quanto prende per questa carica, quali altre cariche ricopre, quanto prende per quelle. È l'informazione che permette di vedere i cumuli di incarico e i possibili conflitti, e non richiede alcuna istanza: è già pubblicata. La lettera f) merita una precisazione perché genera equivoci: le dichiarazioni patrimoniali di **coniuge e parenti** si pubblicano solo se costoro acconsentono, e in mancanza di consenso l'amministrazione deve **darne evidenza**. Quindi la dicitura «non ha prestato il consenso» non è una reticenza dell'ente: è l'adempimento previsto dalla norma. Va ricordato che su questo articolo è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 20/2019 per la parte relativa ai dirigenti, che questo sito non ha ancora verificato sulla fonte ufficiale e quindi non descrive.
A chi si applica
A chiunque voglia consultare i dati di titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e di incarichi dirigenziali.
Quando si applica
Per tutta la durata dell'incarico e nei termini di conservazione previsti.
Quando non si applica
Le dichiarazioni patrimoniali di coniuge non separato e parenti entro il secondo grado si pubblicano solo con il loro consenso.
Cosa puoi fare
Cercare nella sezione Amministrazione trasparente la voce sui titolari di incarichi politici. Se mancano i compensi o le altre cariche, è un'omissione di pubblicazione obbligatoria: si chiede con l'accesso civico semplice dell'articolo 5, comma 1, che è gratuito e non richiede motivazione.
Attenzione
Il compenso pubblicato è quello connesso alla carica: non è il reddito complessivo della persona, e leggerlo come tale porta a conclusioni sbagliate. Per il patrimonio le fonti sono le dichiarazioni della lettera f), con i limiti di consenso appena descritti.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.