Testo normativo
Art. 9
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 2 settembre 1990 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chi può entrare in una pratica che non è la sua
Se una decisione pubblica riguarda qualcun altro ma può danneggiare anche te, puoi entrare nella pratica e dire la tua. Le associazioni possono farlo per gli interessi collettivi, come l'ambiente o i consumatori.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Cosa significa
È la porta d'ingresso per chi non è destinatario della pratica ma ne subirebbe le conseguenze: il vicino di un'autorizzazione edilizia, l'impresa concorrente, il comitato che si occupa di quel territorio. Due condizioni contano. La prima è il possibile pregiudizio: non basta l'interesse generico alla legalità, serve che dal provvedimento possa derivare un danno alla propria posizione. La seconda riguarda gli interessi diffusi — ambiente, consumatori, territorio — che possono essere fatti valere solo attraverso associazioni o comitati costituiti, non dal singolo che se ne fa portavoce. Chi interviene acquista i diritti dell'articolo 10: vedere gli atti e presentare memorie che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
A chi si applica
A chiunque possa subire un pregiudizio dal provvedimento, e alle associazioni e ai comitati portatori di interessi diffusi.
Quando si applica
Mentre il procedimento è in corso.
Cosa puoi fare
Presentare all'amministrazione un atto di intervento scritto, indicando chi sei, quale procedimento riguarda e quale pregiudizio potresti subire. Da quel momento hai diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti.
Attenzione
Intervenire nel procedimento non è la stessa cosa che impugnarne l'esito: sono due piani diversi, con presupposti e termini diversi. L'intervento serve a farsi sentire prima, ed è quasi sempre il momento in cui è più facile ottenere qualcosa.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.