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DirittoTorna a «Partecipare al procedimento che ti riguarda»

Testo normativo

Art. 9

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
2 settembre 1990 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chi può entrare in una pratica che non è la sua

In parole semplici

Se una decisione pubblica riguarda qualcun altro ma può danneggiare anche te, puoi entrare nella pratica e dire la tua. Le associazioni possono farlo per gli interessi collettivi, come l'ambiente o i consumatori.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Cosa significa

È la porta d'ingresso per chi non è destinatario della pratica ma ne subirebbe le conseguenze: il vicino di un'autorizzazione edilizia, l'impresa concorrente, il comitato che si occupa di quel territorio. Due condizioni contano. La prima è il possibile pregiudizio: non basta l'interesse generico alla legalità, serve che dal provvedimento possa derivare un danno alla propria posizione. La seconda riguarda gli interessi diffusi — ambiente, consumatori, territorio — che possono essere fatti valere solo attraverso associazioni o comitati costituiti, non dal singolo che se ne fa portavoce. Chi interviene acquista i diritti dell'articolo 10: vedere gli atti e presentare memorie che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

A chi si applica

A chiunque possa subire un pregiudizio dal provvedimento, e alle associazioni e ai comitati portatori di interessi diffusi.

Quando si applica

Mentre il procedimento è in corso.

Cosa puoi fare

Presentare all'amministrazione un atto di intervento scritto, indicando chi sei, quale procedimento riguarda e quale pregiudizio potresti subire. Da quel momento hai diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti.

Attenzione

Intervenire nel procedimento non è la stessa cosa che impugnarne l'esito: sono due piani diversi, con presupposti e termini diversi. L'intervento serve a farsi sentire prima, ed è quasi sempre il momento in cui è più facile ottenere qualcosa.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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