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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 8 marzo 2005 al 6 ottobre 2007. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (2 settembre 1990):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministriMinistri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,Ministri, sentito il Consiglio dei ministri.Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriMinistri ed e' composta da sedicidodici membri, dei quali due senatori e due deputatideputati, designati dai Presidenti delle respettiverispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattrodue fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrativegiuridiche e quattrouno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' vengasia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri;Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.articolo

Nota all'art. 27: - La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

Nota all'art. 27: - La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
8 marzo 2005 al 6 ottobre 2007
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La Commissione per l'accesso: a chi ci si rivolge senza pagare

In parole semplici

Se è un ufficio dello Stato a negarti i documenti, puoi rivolgerti gratis alla Commissione per l'accesso, che sta alla Presidenza del Consiglio. Per Comuni e Regioni c'è invece il difensore civico.

Cosa dice

L'articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza e composta da dieci membri fra cui parlamentari designati dai Presidenti delle Camere, magistrati designati dai rispettivi organi di autogoverno e un professore di ruolo in materie giuridiche, oltre a un membro di diritto e a un numero limitato di esperti. Prevede che la Commissione sia rinnovata ogni tre anni e deliberi a maggioranza dei presenti. Le attribuisce il compito di adottare le determinazioni sui riesami in materia di accesso, di vigilare affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione nei limiti fissati dalla legge, di redigere una relazione annuale sulla trasparenza da comunicare alle Camere e al Presidente del Consiglio, e di proporre al Governo modifiche legislative e regolamentari utili a garantire il diritto di accesso. Stabilisce infine che tutte le amministrazioni siano tenute a comunicare alla Commissione le informazioni e i documenti richiesti, a eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

Cosa significa

Interessa per una ragione molto concreta: è l'organo a cui ci si rivolge, gratuitamente, quando un'amministrazione statale nega l'accesso. Il difensore civico copre Comuni, Province e Regioni; la Commissione copre lo Stato. Vale la pena notare il potere che ha nei confronti delle amministrazioni: può chiedere informazioni e documenti, e le amministrazioni sono tenute a fornirli, con la sola eccezione del segreto di Stato. Non è quindi un organo che decide sulla carta: può guardare il documento contestato. La relazione annuale sulla trasparenza, trasmessa alle Camere, è inoltre un documento pubblico utile a chi vuole capire come sta andando l'accesso in Italia.

A chi si applica

A chi si è visto negare l'accesso da un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Quando si applica

Dopo un diniego espresso o tacito.

Cosa puoi fare

Presentare l'istanza di riesame alla Commissione e, contestualmente, all'amministrazione che ha negato: la norma richiede entrambe le comunicazioni. È gratuito e va fatto nello stesso termine previsto per il ricorso.

Attenzione

La Commissione si pronuncia entro trenta giorni; scaduto il termine senza pronuncia, il ricorso si intende respinto. Il silenzio non va interpretato come attesa in corso.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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