Testo normativo
(Obbligo di pubblicazione)
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 8 marzo 2005 al 20 aprile 2013
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quello che è già pubblicato non c'è bisogno di chiederlo
Se un documento è già pubblicato sul sito dell'ente, te lo possono indicare invece di mandartelo. Conviene guardare lì per primo: si risparmia un mese.
Cosa dice
L'articolo, il cui primo comma è stato abrogato dal decreto legislativo sulla trasparenza, prevede che siano pubblicate le relazioni annuali della Commissione per l'accesso e che sia data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della legge e alle iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso. Stabilisce che, con la pubblicazione integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati si intenda realizzata.
Cosa significa
Il principio che sopravvive è semplice ed è quello dell'ultimo comma: la pubblicazione integrale soddisfa l'accesso. Se un documento è già pubblicato, l'amministrazione può legittimamente rispondere indicando dove trovarlo invece di rilasciarne copia — e non è un modo per liberarsi della richiesta, purché l'indicazione sia precisa e il documento sia effettivamente reperibile. Il primo comma è stato abrogato perché la materia della pubblicazione obbligatoria è passata al decreto trasparenza, che ha costruito la sezione Amministrazione trasparente. La conseguenza pratica per chi cerca un documento è di risparmiare tempo: prima di presentare un'istanza di accesso, conviene guardare se quello che serve è già pubblicato lì.
A chi si applica
A chi cerca documenti o disposizioni attuative in materia di accesso.
Quando si applica
Sempre.
Cosa puoi fare
Prima di chiedere, cercare in Amministrazione trasparente sul sito dell'ente. Se ti rispondono rinviando a una pubblicazione e il documento non si trova, far presente per iscritto che il rinvio non è sufficiente: la pubblicazione soddisfa l'accesso solo se è integrale e reperibile.
Attenzione
Un rinvio generico a un sito non equivale a pubblicazione integrale. Se l'ente non indica il documento preciso, l'accesso non è stato soddisfatto.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.