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DirittoTorna a «Accedere agli atti di un procedimento che ti riguarda»

Testo normativo

(Obbligo di pubblicazione)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 8 marzo 2005 al 20 aprile 2013. Vai al testo vigente oggi.

Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
8 marzo 2005 al 20 aprile 2013
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quello che è già pubblicato non c'è bisogno di chiederlo

In parole semplici

Se un documento è già pubblicato sul sito dell'ente, te lo possono indicare invece di mandartelo. Conviene guardare lì per primo: si risparmia un mese.

Cosa dice

L'articolo, il cui primo comma è stato abrogato dal decreto legislativo sulla trasparenza, prevede che siano pubblicate le relazioni annuali della Commissione per l'accesso e che sia data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della legge e alle iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso. Stabilisce che, con la pubblicazione integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati si intenda realizzata.

Cosa significa

Il principio che sopravvive è semplice ed è quello dell'ultimo comma: la pubblicazione integrale soddisfa l'accesso. Se un documento è già pubblicato, l'amministrazione può legittimamente rispondere indicando dove trovarlo invece di rilasciarne copia — e non è un modo per liberarsi della richiesta, purché l'indicazione sia precisa e il documento sia effettivamente reperibile. Il primo comma è stato abrogato perché la materia della pubblicazione obbligatoria è passata al decreto trasparenza, che ha costruito la sezione Amministrazione trasparente. La conseguenza pratica per chi cerca un documento è di risparmiare tempo: prima di presentare un'istanza di accesso, conviene guardare se quello che serve è già pubblicato lì.

A chi si applica

A chi cerca documenti o disposizioni attuative in materia di accesso.

Quando si applica

Sempre.

Cosa puoi fare

Prima di chiedere, cercare in Amministrazione trasparente sul sito dell'ente. Se ti rispondono rinviando a una pubblicazione e il documento non si trova, far presente per iscritto che il rinvio non è sufficiente: la pubblicazione soddisfa l'accesso solo se è integrale e reperibile.

Attenzione

Un rinvio generico a un sito non equivale a pubblicazione integrale. Se l'ente non indica il documento preciso, l'accesso non è stato soddisfatto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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