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DirittoTorna a «Accedere agli atti di un procedimento che ti riguarda»

Testo normativo

(Obbligo di pubblicazione)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 8 marzo 2005 al 20 aprile 2013. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (2 settembre 1990):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Nota all'art. 26: - La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Nota all'art. 26: - La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
8 marzo 2005 al 20 aprile 2013
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quello che è già pubblicato non c'è bisogno di chiederlo

In parole semplici

Se un documento è già pubblicato sul sito dell'ente, te lo possono indicare invece di mandartelo. Conviene guardare lì per primo: si risparmia un mese.

Cosa dice

L'articolo, il cui primo comma è stato abrogato dal decreto legislativo sulla trasparenza, prevede che siano pubblicate le relazioni annuali della Commissione per l'accesso e che sia data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della legge e alle iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso. Stabilisce che, con la pubblicazione integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati si intenda realizzata.

Cosa significa

Il principio che sopravvive è semplice ed è quello dell'ultimo comma: la pubblicazione integrale soddisfa l'accesso. Se un documento è già pubblicato, l'amministrazione può legittimamente rispondere indicando dove trovarlo invece di rilasciarne copia — e non è un modo per liberarsi della richiesta, purché l'indicazione sia precisa e il documento sia effettivamente reperibile. Il primo comma è stato abrogato perché la materia della pubblicazione obbligatoria è passata al decreto trasparenza, che ha costruito la sezione Amministrazione trasparente. La conseguenza pratica per chi cerca un documento è di risparmiare tempo: prima di presentare un'istanza di accesso, conviene guardare se quello che serve è già pubblicato lì.

A chi si applica

A chi cerca documenti o disposizioni attuative in materia di accesso.

Quando si applica

Sempre.

Cosa puoi fare

Prima di chiedere, cercare in Amministrazione trasparente sul sito dell'ente. Se ti rispondono rinviando a una pubblicazione e il documento non si trova, far presente per iscritto che il rinvio non è sufficiente: la pubblicazione soddisfa l'accesso solo se è integrale e reperibile.

Attenzione

Un rinvio generico a un sito non equivale a pubblicazione integrale. Se l'ente non indica il documento preciso, l'accesso non è stato soddisfatto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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