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DirittoTorna a «Accedere agli atti di un procedimento che ti riguarda»

Testo normativo

(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 4 luglio 2009 al 16 settembre 2010. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (15 maggio 2005):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Cronologia di questo articolo — 6 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
4 luglio 2009 al 16 settembre 2010
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Trenta giorni, poi è un no: come si reagisce

In parole semplici

Se non rispondono entro trenta giorni, è un no. A quel punto puoi andare al TAR, oppure — ed è gratis — chiedere il riesame al difensore civico (per Comuni e Regioni) o alla Commissione per l'accesso (per lo Stato). Se ti danno ragione e l'ufficio non risponde entro trenta giorni, i documenti te li devono dare.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, che l'esame è gratuito e che il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni sul bollo e i diritti di ricerca e visura. Prevede che la richiesta debba essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, e che il rifiuto, il differimento e la limitazione siano ammessi nei soli casi dell'articolo 24 e debbano essere motivati. Stabilisce che, decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intenda respinta, e che contro il diniego espresso o tacito o il differimento il richiedente possa proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure, nello stesso termine e per gli atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali, chiedere il riesame al difensore civico competente, o alla Commissione per l'accesso per gli atti delle amministrazioni statali. Prevede che il difensore civico o la Commissione si pronuncino entro trenta giorni, che il silenzio equivalga a rigetto, e che, se ritengono illegittimo il diniego, ne informino il richiedente e l'autorità disponente: se questa non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni, l'accesso è consentito.

Cosa significa

È l'articolo operativo dell'accesso, e contiene la strada meno conosciuta e più conveniente. Il silenzio di trenta giorni vale come rifiuto: non c'è nulla da attendere oltre, e da lì decorre il termine per reagire. Le vie sono due. Il ricorso al TAR è quella nota, ed è efficace ma ha costi. Il riesame al difensore civico — per Comuni, Province e Regioni — o alla Commissione per l'accesso — per le amministrazioni statali — è **gratuito**, e ha un effetto che sorprende: se l'organo ritiene illegittimo il diniego e l'amministrazione non emette entro trenta giorni un provvedimento confermativo motivato, l'accesso si intende consentito. In pratica, l'inerzia dell'amministrazione dopo un riesame favorevole gioca a favore del cittadino, che è l'esatto contrario di quanto accade di solito. Da notare anche il regime dei costi: l'esame è gratuito, e per le copie si rimborsa la riproduzione, non un prezzo deciso dall'ente.

A chi si applica

A chi ha presentato una richiesta di accesso documentale.

Quando si applica

Dalla presentazione della richiesta e nei trenta giorni successivi.

Cosa puoi fare

Se non ricevi risposta entro trenta giorni, non sollecitare all'infinito: quel silenzio è già un rifiuto e va impugnato. Per gli atti di un Comune, la strada gratuita è il difensore civico; per le amministrazioni statali, la Commissione per l'accesso. Il ricorso al TAR resta sempre possibile.

Cosa devi fare

Motivare la richiesta e indirizzarla all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente: la richiesta all'ente sbagliato non fa decorrere nulla.

Termini

Trenta giorni perché la richiesta si intenda respinta; trenta giorni per la pronuncia del difensore civico o della Commissione; trenta giorni entro cui l'amministrazione deve eventualmente confermare il diniego, altrimenti l'accesso è consentito.

Attenzione

I termini per il ricorso giurisdizionale sono brevi e perentori. Rivolgersi al difensore civico non è una perdita di tempo — sospende e riapre i termini secondo le regole del codice del processo amministrativo — ma è una scelta da fare con cognizione, non per rinviare la decisione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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