Testo normativo
Art. 25
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 9 dicembre 2000 al 8 marzo 2005
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Trenta giorni, poi è un no: come si reagisce
Se non rispondono entro trenta giorni, è un no. A quel punto puoi andare al TAR, oppure — ed è gratis — chiedere il riesame al difensore civico (per Comuni e Regioni) o alla Commissione per l'accesso (per lo Stato). Se ti danno ragione e l'ufficio non risponde entro trenta giorni, i documenti te li devono dare.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, che l'esame è gratuito e che il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni sul bollo e i diritti di ricerca e visura. Prevede che la richiesta debba essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, e che il rifiuto, il differimento e la limitazione siano ammessi nei soli casi dell'articolo 24 e debbano essere motivati. Stabilisce che, decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intenda respinta, e che contro il diniego espresso o tacito o il differimento il richiedente possa proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure, nello stesso termine e per gli atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali, chiedere il riesame al difensore civico competente, o alla Commissione per l'accesso per gli atti delle amministrazioni statali. Prevede che il difensore civico o la Commissione si pronuncino entro trenta giorni, che il silenzio equivalga a rigetto, e che, se ritengono illegittimo il diniego, ne informino il richiedente e l'autorità disponente: se questa non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni, l'accesso è consentito.
Cosa significa
È l'articolo operativo dell'accesso, e contiene la strada meno conosciuta e più conveniente. Il silenzio di trenta giorni vale come rifiuto: non c'è nulla da attendere oltre, e da lì decorre il termine per reagire. Le vie sono due. Il ricorso al TAR è quella nota, ed è efficace ma ha costi. Il riesame al difensore civico — per Comuni, Province e Regioni — o alla Commissione per l'accesso — per le amministrazioni statali — è **gratuito**, e ha un effetto che sorprende: se l'organo ritiene illegittimo il diniego e l'amministrazione non emette entro trenta giorni un provvedimento confermativo motivato, l'accesso si intende consentito. In pratica, l'inerzia dell'amministrazione dopo un riesame favorevole gioca a favore del cittadino, che è l'esatto contrario di quanto accade di solito. Da notare anche il regime dei costi: l'esame è gratuito, e per le copie si rimborsa la riproduzione, non un prezzo deciso dall'ente.
A chi si applica
A chi ha presentato una richiesta di accesso documentale.
Quando si applica
Dalla presentazione della richiesta e nei trenta giorni successivi.
Cosa puoi fare
Se non ricevi risposta entro trenta giorni, non sollecitare all'infinito: quel silenzio è già un rifiuto e va impugnato. Per gli atti di un Comune, la strada gratuita è il difensore civico; per le amministrazioni statali, la Commissione per l'accesso. Il ricorso al TAR resta sempre possibile.
Cosa devi fare
Motivare la richiesta e indirizzarla all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente: la richiesta all'ente sbagliato non fa decorrere nulla.
Termini
Trenta giorni perché la richiesta si intenda respinta; trenta giorni per la pronuncia del difensore civico o della Commissione; trenta giorni entro cui l'amministrazione deve eventualmente confermare il diniego, altrimenti l'accesso è consentito.
Attenzione
I termini per il ricorso giurisdizionale sono brevi e perentori. Rivolgersi al difensore civico non è una perdita di tempo — sospende e riapre i termini secondo le regole del codice del processo amministrativo — ma è una scelta da fare con cognizione, non per rinviare la decisione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.