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DirittoTorna a «Accedere agli atti di un procedimento che ti riguarda»

Testo normativo

Art. 24

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 2 settembre 1990 al 25 marzo 2001. Vai al testo vigente oggi.

Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

Il Governo e' autorizzaro ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

la sicurezza, a difesa nazionale e le relazioni internazionali;

la politica monetaria e valutaria;

l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';

la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi guiridici.

Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), e' il seguente: "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". - Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato".

Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), e' il seguente: "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". - Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato".

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
2 settembre 1990 al 25 marzo 2001
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quando l'accesso si può negare — e quando invece basta rinviarlo

In parole semplici

Gli atti si possono negare solo nei casi previsti. E se il problema è il momento, devono rinviare, non rifiutare. Se solo una parte del documento è riservata, il resto te lo devono dare, magari oscurando quella parte.

Cosa dice

L'articolo esclude il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo o dalle stesse amministrazioni nei limiti indicati; nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme che li regolano; per l'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, per i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. Prevede che le singole amministrazioni individuino le categorie di documenti sottratti all'accesso. Stabilisce che non siano ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Prevede che l'accesso non possa essere negato ove sia sufficiente ricorrere al potere di differimento, e che i documenti connessi agli interessi protetti siano considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione, con l'indicazione dell'eventuale periodo per il quale sono sottratti all'accesso.

Cosa significa

Due commi valgono, nella pratica, più di tutto l'elenco delle esclusioni. Il primo è il divieto di negare quando basterebbe differire: se il problema è il momento — un'istruttoria in corso, un'indagine da non compromettere — la risposta corretta non è «no», è «non ora, e da quella data sì». Un diniego secco dove sarebbe bastato un rinvio è illegittimo, ed è uno dei motivi più frequenti di accoglimento dei ricorsi. Il secondo è la regola sulla connessione: un documento non diventa segreto per intero perché contiene una parte riservata. È segreto **nei limiti** di quella connessione, il che significa che il resto va dato, se necessario oscurando le parti protette. La preclusione delle istanze «preordinate a un controllo generalizzato» va invece letta per quello che è: riguarda questo accesso, non l'accesso civico generalizzato, che serve proprio a controllare.

A chi si applica

A chi chiede l'accesso a documenti amministrativi.

Quando si applica

Quando l'amministrazione valuta una richiesta di accesso.

Quando non si applica

Le esclusioni non si estendono oltre i casi indicati, e non consentono di negare quando è sufficiente il differimento né di sottrarre l'intero documento quando solo una parte è protetta.

Cosa puoi fare

Se ricevi un diniego, verificare tre cose: che indichi la categoria di esclusione e non una formula generica; che spieghi perché non era sufficiente differire; e che, se solo una parte del documento è riservata, il resto sia stato rilasciato. Ciascuna delle tre è un motivo di riesame.

Cosa devi fare

Formulare la richiesta in modo mirato: individuare i documenti che servono alla tua posizione, non chiedere «tutti gli atti». Una richiesta indeterminata è quella che più facilmente viene respinta come controllo generalizzato.

Attenzione

Per i procedimenti tributari restano ferme le norme proprie, e per gli atti generali e di pianificazione l'accesso segue le discipline di settore: cercare quelle, prima di insistere su questa strada.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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