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- L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
- Art. 21-quater
Testo normativo
(Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Confronto con la versione precedente (8 marzo 2005):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenzeesigenze. La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 28 agosto 2015 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Efficacia ed esecuzione: e la sospensione, che ha un termine scritto
Un provvedimento efficace si esegue subito. Può essere sospeso, ma solo per gravi motivi, con una data di scadenza scritta nell'atto, e prorogabile una sola volta: non può restare tutto fermo per sempre.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. Prevede che l'efficacia o l'esecuzione del provvedimento possa essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge, e che il termine della sospensione sia esplicitamente indicato nell'atto che la dispone, possa essere prorogato o differito una sola volta e ridotto per sopravvenute esigenze. Stabilisce infine che la sospensione non possa essere disposta né perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio previsti dall'articolo 21-nonies.
Cosa significa
La prima parte è la regola generale: un provvedimento efficace si esegue subito. La seconda è quella che interessa chi lo subisce, perché descrive lo strumento con cui l'amministrazione stessa può fermarlo senza bisogno di un giudice. Tre limiti impediscono che la sospensione diventi un limbo. Deve avere gravi ragioni. Deve avere un termine scritto dentro l'atto — non «fino a nuova comunicazione». E può essere prorogata una sola volta. Il collegamento finale con l'articolo 21-nonies è quello che conta di più: la sospensione non può durare oltre il tempo in cui l'amministrazione potrebbe annullare d'ufficio il provvedimento. Serve a evitare che si tenga una situazione congelata a tempo indeterminato invece di decidere.
A chi si applica
Ai destinatari di provvedimenti amministrativi efficaci.
Quando si applica
Dal momento in cui il provvedimento è efficace.
Cosa puoi fare
Se hai chiesto la sospensione in autotutela, chiedere che l'atto indichi il termine: è un contenuto obbligatorio. Se subisci una sospensione, verificare che il termine ci sia e quando scade: una sospensione senza termine è viziata.
Attenzione
La sospensione in autotutela è cosa diversa dalla sospensiva chiesta al giudice amministrativo, che ha presupposti, termini e costi propri. Chiedere l'una non sostituisce l'altra, e i termini per il ricorso corrono comunque.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.