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- L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
- Art. 21-decies
Testo normativo
(Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali).
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtu' di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o piu' atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente puo' richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 15 settembre 2020 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quando il giudice annulla per un vizio a monte, si rifà solo quel pezzo
Se un giudice annulla un'autorizzazione perché era sbagliato un singolo parere, non si ricomincia tutto da capo: si rifà solo quel pezzo, con tempi stretti, purché il progetto resti lo stesso.
Cosa dice
L'articolo prevede che, in caso di annullamento di un provvedimento finale in forza di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti a uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente possa chiedere all'amministrazione procedente — e, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente — l'attivazione di un procedimento semplificato per la riadozione degli atti annullati. Stabilisce che, quando non siano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli altri atti resi nel procedimento, l'amministrazione che ha adottato l'atto viziato provveda alle integrazioni necessarie per superare i rilievi della sentenza. Prevede che entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'amministrazione procedente la trasmetta all'ente che deve riemettere l'atto, il quale vi provvede entro trenta giorni, e che, ricevuto l'atto o decorso il termine, l'amministrazione riemetta entro i successivi trenta giorni il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale.
Cosa significa
Risponde a un problema reale: un progetto autorizzato, un ricorso vinto da qualcuno su un singolo parere viziato, e tutto il procedimento da rifare da capo — anni di lavoro travolti da un difetto che riguardava un solo atto. La norma consente di rimettere in piedi solo il pezzo caduto, lasciando in vita tutti gli altri atti già resi, a due condizioni precise: che il progetto non cambi e che le integrazioni superino davvero i rilievi della sentenza. Non è una scorciatoia per aggirare il giudicato — l'atto va rifatto in modo da rispondere a quei rilievi — ma un modo per non buttare via ciò che era valido. È una disposizione tecnica, che interessa soprattutto chi porta avanti progetti soggetti ad autorizzazione ambientale.
A chi si applica
Al proponente di un progetto il cui provvedimento finale sia stato annullato con sentenza passata in giudicato per vizi di atti endoprocedimentali.
Quando si applica
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
Cosa puoi fare
Presentare l'istanza di procedimento semplificato all'amministrazione procedente, indicando quali rilievi della sentenza vanno superati e da quale atto: è ciò che il procedimento deve affrontare.
Termini
Quindici giorni per la trasmissione dell'istanza all'ente che deve riemettere l'atto, trenta giorni per la riemissione, ulteriori trenta giorni per il provvedimento finale.
Attenzione
Il procedimento semplificato presuppone che il progetto resti invariato. Se le prescrizioni della sentenza richiedono modifiche progettuali, questa strada non è percorribile.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.