Testo normativo
Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2010 al 21 agosto 2013
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il ritardo dell'ufficio può costare: danno e indennizzo
Se l'ufficio sfora il termine e ti fa perdere dei soldi, puoi chiedere il risarcimento — ma devi provare il danno e la colpa. Se non ci sono danni da provare, esiste un indennizzo che spetta per il ritardo in sé, più piccolo e più semplice. Non vale per i concorsi pubblici.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Prevede inoltre che, escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine in un procedimento a istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante abbia diritto a un indennizzo per il mero ritardo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o da un regolamento, e che le somme corrisposte a titolo di indennizzo siano detratte dal risarcimento.
Cosa significa
Sono due strumenti diversi e conviene non confonderli. Il risarcimento del danno richiede di provare tre cose: che il termine è stato violato, che c'è stato dolo o colpa dell'amministrazione, e che ne è derivato un danno concreto e quantificabile — un affare saltato, un costo sostenuto. È la via più forte e la più impegnativa. L'indennizzo per il mero ritardo è pensato per il caso opposto: non serve provare un danno, il ritardo in sé basta, ma spetta solo nei casi e negli importi che la disciplina attuativa stabilisce, ed è escluso per i concorsi pubblici e per le ipotesi di silenzio qualificato. In pratica: l'indennizzo è più facile da ottenere e più piccolo, il risarcimento è più grande e più difficile.
A chi si applica
A chi ha presentato un'istanza a una pubblica amministrazione o a un soggetto privato che svolge attività amministrativa.
Quando si applica
Quando il termine di conclusione del procedimento è stato superato.
Quando non si applica
L'indennizzo per il mero ritardo non spetta nelle ipotesi di silenzio qualificato né nei concorsi pubblici. Il risarcimento richiede comunque la prova del danno e dell'elemento soggettivo.
Cosa puoi fare
Prima di tutto documentare: data di presentazione dell'istanza, termine applicabile a quel procedimento, solleciti inviati e relative ricevute. Senza queste tre cose nessuna delle due strade è percorribile. Poi valutare quale strumento conviene: l'indennizzo se il ritardo non ha prodotto danni misurabili, il risarcimento se li ha prodotti e si possono provare.
Cosa devi fare
Verificare qual è il termine di quel preciso procedimento: non è sempre trenta giorni, e ogni amministrazione pubblica i termini dei propri procedimenti.
Termini
L'azione risarcitoria è soggetta a termini propri. Verificarli presto è più importante che decidere subito la strategia.
Attenzione
Questa scheda descrive gli strumenti, non stima quanto puoi ottenere né se nel tuo caso ci sono i presupposti: quella valutazione dipende dai fatti e da quanto riesci a documentare. Prima di avviare una causa, un professionista è la scelta ragionevole.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.