Testo normativo
(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Confronto con la versione precedente (8 maggio 2010):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento deidi requisiti e presupposti dirichiesti dalla legge o dida atti amministrativi a contenuto generalegenerale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazioneall'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, allanonche' tuteladi dellaquelli saluteimposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delladell'atto pubblicadi incolumita',notorieta' delper patrimonioquanto culturaleriguarda tutti gli stati, le qualita' personali e paesaggisticoi fatti previsti negli articoli 46 e dell'ambiente,47 nonche'del deglitesto attiunico impostidi dallacui normativaal comunitaria,decreto e'del sostituitoPresidente dadella unaRepubblica dichiarazione28 dell'interessatodicembre corredata,2000, anchen. per445, mezzononche' dalle attestazioni e asseverazioni di autocertificazioni,tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle certificazioniimprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e delledei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni normativamentee richieste.asseverazioni L'amministrazionesono competentecorredate puo'dagli richiedereelaborati informazionitecnici onecessari certificazioniper relativeconsentire ale fatti,verifiche statidi competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o qualita'enti soltantoappositi, qualoraovvero nonl'esecuzione sianodi attestativerifiche inpreventive, documentiessi gia'sono incomunque possessosostituiti dell'amministrazionedalle stessaauto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o noncertificazioni sianodi direttamentecui acquisibilial pressopresente altrecomma, pubblichesalve amministrazioni.le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attivita', ove non diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,dei modalita'requisiti e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento delladei comunicazionepresupposti di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2,1, nel termine di trentasessanta giorni dalladal dataricevimento della presentazionesegnalazione delladi dichiarazione,cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione deidegli suoieventuali effetti,effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casiIn incaso cuidi ladichiarazioni leggesostitutive prevededi l'acquisizionecertificazione die pareridell'atto di organinotorieta' false o entimendaci, appositi,l'amministrazione, ilferma terminerestando perl'applicazione l'adozionedelle deisanzioni provvedimentipenali di divietocui dial prosecuzionecomma dell'attivita'6, enonche' di rimozionequelle deidi suoicui effettial sonocapo sospesi,VI finodel all'acquisizionetesto deiunico pareri,di finocui aal undecreto massimodel diPresidente trentadella giorni,Repubblica scaduti28 idicembre quali2000, l'amministrazionen. puo'445, adottarepuo' isempre proprie provvedimentiin indipendentementeogni dall'acquisizionetempo deladottare parere.i Dellaprovvedimenti sospensionedi e'cui dataal comunicazioneprimo all'interessato.periodo.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale,presente esperibilearticolo danon qualunquesi interessatoapplica neialle terminiattivita' dieconomiche legge,a puo'prevalente riguardarecarattere anchefinanziario, gliivi atticomprese diquelle assensoregolate formatidal intesto virtu'unico delle norme sulleggi silenzioin assensomateria previstebancaria dall'articoloe 20.creditizia -------------di AGGIORNAMENTOcui (1a)al Ildecreto D.P.R.legislativo 261° aprilesettembre 1992,1993, n. 300 ha385, disposto:e (condal l'art.testo 3,unico commain 1)materia chedi ilintermediazione terminefinanziaria di cui al comma 2, del presente articolodecreto decorrelegislativo dalla24 datafebbraio di1998, ricevimenton. della58. denunciaOgni ocontroversia dellarelativa domandaall'applicazione del privato. (con l'art. 3, comma 3) chepresente "Qualoraarticolo lae' denunciadevoluta oalla lagiurisdizione domandaesclusiva del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazionegiudice alamministrativo. richiedenteIl entrorelativo dieciricorso giorni,giurisdizionale, indicandoesperibile leda causequalunque diinteressato irregolarita'nei otermini di incompletezza.legge, Inpuo' questiriguardare casi,anche ilgli termineatti di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nelassenso casoformati in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorrevirtu' comunquedelle dalnorme ricevimentosul dellasilenzio denunciaassenso opreviste delladall'articolo domanda."20.
L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 2 settembre 1990fino al 11 giugno 1992
- 11 giugno 1992fino al 1 gennaio 1994
- 1 gennaio 1994fino al 8 marzo 2005
- 8 marzo 2005fino al 15 maggio 2005
- 15 maggio 2005fino al 4 luglio 2009
- 4 luglio 2009fino al 8 maggio 2010
- 8 maggio 2010fino al 31 luglio 2010
- 31 luglio 2010fino al 16 settembre 2010
- 16 settembre 2010fino al 6 ottobre 2010
- 6 ottobre 2010fino al 13 luglio 2011
- 13 luglio 2011fino al 17 settembre 2011
- 17 settembre 2011fino al 10 febbraio 2012
- 10 febbraio 2012fino al 12 agosto 2012
- 12 agosto 2012fino al 21 agosto 2014
- 21 agosto 2014fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 28 agosto 2015
- 28 agosto 2015fino al 28 luglio 2016
- 28 luglio 2016fino al 19 maggio 2020
- 19 maggio 2020fino al 20 febbraio 2026
- 20 febbraio 2026in vigore oggi
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 31 luglio 2010 al 16 settembre 2010
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La SCIA: si comincia subito, e il controllo viene dopo
Per molte attività non serve più chiedere il permesso e aspettare: si segnala e si comincia, e i controlli arrivano dopo. Ma la responsabilità di essere in regola è tua, e non vale dove ci sono vincoli ambientali o paesaggistici, in zona sismica o in materie riservate.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato — comprese le domande di iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale — il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, e per il quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo né specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. Esclude i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. Prevede che la segnalazione sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e, ove previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità dei soggetti indicati.
Cosa significa
È il rovesciamento della logica dell'autorizzazione: non si chiede il permesso e si aspetta, si segnala e si comincia, e l'amministrazione controlla dopo, entro termini stabiliti. Il vantaggio è evidente; il rischio anche, ed è bene guardarlo in faccia. Con la SCIA la responsabilità di aver verificato i requisiti è di chi segnala, e le asseverazioni dei tecnici che l'accompagnano hanno un peso: se qualcosa non era in regola, l'attività può essere fermata e le conseguenze ricadono su chi ha dichiarato. La SCIA non copre tutto, ed è importante saperlo prima: dove ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in zona sismica, e nelle materie riservate elencate dall'articolo, serve ancora un titolo espresso. Presentare una SCIA dove non è ammessa non fa nascere alcun diritto.
A chi si applica
A chi intende iniziare un'attività soggetta a titolo abilitativo nei casi in cui la segnalazione lo sostituisce.
Quando si applica
Al momento dell'avvio dell'attività.
Quando non si applica
Non si applica dove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per le costruzioni in zone sismiche, per gli atti delle amministrazioni preposte a difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia e finanze, e per gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. Non si applica quando è previsto un limite o contingente complessivo o uno strumento di programmazione settoriale.
Cosa puoi fare
Prima di presentare una SCIA, verificare che l'attività rientri davvero nel regime della segnalazione: lo sportello unico dell'ente deve indicarlo, e la verifica preventiva costa infinitamente meno di un'attività fermata dopo l'avvio.
Cosa devi fare
Conservare la ricevuta e tutta la documentazione allegata, comprese le asseverazioni dei tecnici: è ciò su cui si baserà il controllo successivo.
Attenzione
Questa scheda descrive il meccanismo, non stabilisce se la tua attività sia soggetta a SCIA: quella verifica dipende dalla disciplina di settore e dagli strumenti urbanistici locali. Per un investimento rilevante, la consulenza di un tecnico abilitato non è una spesa evitabile.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.