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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Concentrazione dei regimi amministrativi).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di accesso sul territorio.

Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
28 luglio 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Uno sportello solo, una SCIA sola

In parole semplici

Anche se servono più segnalazioni, ne presenti una sola a uno sportello solo: a smistarla ci pensa l'ufficio. Ma se servono anche autorizzazioni o verifiche preventive, devi aspettare quelle prima di iniziare.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche nel caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne, e che possano essere istituite più sedi al solo scopo di garantire una pluralità di punti di accesso sul territorio. Prevede che, se per svolgere un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenti un'unica SCIA allo sportello unico, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per il controllo di competenza e per l'eventuale presentazione di proposte motivate almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini. Stabilisce infine che, quando l'attività è condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o a verifiche preventive, l'interessato presenti allo stesso sportello la relativa istanza, con rilascio di ricevuta, e che l'inizio dell'attività resti subordinato al rilascio di quegli atti, comunicati dallo sportello all'interessato.

Cosa significa

Risolve il problema che rendeva la SCIA meno utile di quanto promettesse: un'attività ne richiedeva quattro o cinque, a uffici diversi, con moduli diversi. Adesso se ne presenta una sola, a uno sportello solo, ed è l'amministrazione che riceve a smistarla alle altre. La conseguenza pratica più utile è che il coordinamento fra uffici non è più a carico di chi apre l'attività. Attenzione però all'ultimo comma, che segna un confine importante: quando servono anche atti di assenso o verifiche preventive, la SCIA non basta e l'attività **non** può iniziare prima che quegli atti siano rilasciati. Confondere i due casi — segnalazione pura e segnalazione condizionata — è l'errore che porta a iniziare un'attività senza titolo.

A chi si applica

A chi presenta una SCIA per un'attività che coinvolge più amministrazioni.

Quando si applica

Al momento della presentazione della SCIA.

Cosa puoi fare

Cercare sul sito dell'ente qual è lo sportello unico: la norma impone di indicarlo. Presentare lì un'unica SCIA e chiedere allo sportello conferma scritta se l'attività sia soggetta anche ad atti di assenso: da quella risposta dipende se si può iniziare subito o no.

Attenzione

Se l'attività è condizionata ad assensi o verifiche preventive, iniziare prima del loro rilascio significa operare senza titolo, con tutte le conseguenze del caso.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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