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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 17-bis

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Confronto con la versione precedente (28 agosto 2015):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; nonlo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e' trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

( Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
17 luglio 2020 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il silenzio fra uffici vale come sì

In parole semplici

Se un ufficio deve dare il via libera a un altro ufficio e non risponde entro trenta giorni, il via libera si considera dato. Può chiedere chiarimenti una volta sola, e in modo preciso. Se ti dicono che manca il nulla osta, chiedi da quando è stato richiesto.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche o di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'amministrazione o il gestore competente comunichi il proprio assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato della documentazione. Prevede che il termine sia interrotto quando l'amministrazione interpellata rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale entro il termine stesso, e che in tal caso l'assenso sia reso nei successivi trenta giorni, senza che siano ammesse ulteriori interruzioni. Stabilisce che, decorsi i termini senza comunicazione, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intenda acquisito.

Cosa significa

È il silenzio assenso applicato ai rapporti fra amministrazioni, e cambia la fisiologia delle pratiche che passano da più enti. Prima, un ufficio che non rispondeva bloccava tutto per un tempo indefinito; adesso il suo silenzio vale come consenso, e la pratica va avanti. Due dettagli evitano che diventi un meccanismo pericoloso. Le esigenze istruttorie devono essere motivate e puntuali: una richiesta generica di chiarimenti non interrompe nulla. E l'interruzione è ammessa una sola volta, quindi non si può allungare all'infinito chiedendo un pezzo alla volta. Per chi ha una pratica in corso l'effetto è concreto: dopo trenta giorni l'assenso c'è, anche se nessun documento lo dice, e questo si può far valere per iscritto.

A chi si applica

Alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di beni o servizi pubblici; indirettamente a chi ha una pratica che dipende da un assenso interno fra enti.

Quando si applica

Quando un provvedimento richiede l'assenso di un'altra amministrazione o di un gestore.

Cosa puoi fare

Se la pratica è ferma perché «manca il nulla osta di un altro ente», chiedere per iscritto quando lo schema di provvedimento è stato trasmesso: se sono passati trenta giorni senza risposta motivata, l'assenso si è formato e l'amministrazione procedente può concludere.

Termini

Trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento; altri trenta dopo un'unica interruzione per esigenze istruttorie motivate e puntuali.

Attenzione

Questo silenzio assenso opera fra amministrazioni, non fra cittadino e amministrazione: quello, con presupposti ed eccezioni diverse, è disciplinato dall'articolo 20.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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