Testo normativo
Art. 14-bis
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Confronto con la versione precedente (18 maggio 1997):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piuamministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita', su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 9 dicembre 2000 al 8 marzo 2005
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge
La conferenza semplificata: si lavora per iscritto, con termini perentori
La conferenza si fa per iscritto, senza riunioni: ogni ufficio ha trenta giorni per rispondere (sessanta se si tratta di ambiente, paesaggio, beni culturali o salute). Sono termini perentori: chi non risponde in tempo non blocca più la pratica.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi in cui è prevista la forma simultanea, con comunicazioni secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale. Prevede che sia indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, e che l'amministrazione procedente comunichi alle altre: l'oggetto della determinazione, l'istanza e la documentazione o le credenziali per l'accesso telematico; il termine perentorio non superiore a quindici giorni per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti su fatti non già in possesso dell'amministrazione o non acquisibili presso altre; il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro cui le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, elevato a sessanta giorni quando fra esse vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell'Unione europea.
Cosa significa
La parola decisiva è «perentorio». I termini della conferenza semplificata non sono indicativi: scaduti, il gioco procede senza chi non si è espresso. È il meccanismo che impedisce a un singolo ufficio silente di bloccare tutto, e per questo la forma ordinaria è quella asincrona — nessuna riunione, tutto per iscritto, ciascuno risponde entro la propria scadenza. L'altro dato utile è la simmetria: il termine per chiedere integrazioni è più breve di quello per decidere, e le integrazioni non possono riguardare fatti che l'amministrazione ha già o può prendersi da un'altra amministrazione. È l'applicazione, dentro la conferenza, del principio per cui la pubblica amministrazione non chiede ciò che possiede.
A chi si applica
A chi ha un procedimento sottoposto a conferenza di servizi decisoria.
Quando si applica
Dall'indizione della conferenza fino alla determinazione conclusiva.
Cosa puoi fare
Se hai presentato l'istanza, verificare che la conferenza sia stata indetta nei cinque giorni lavorativi e chiedere copia della comunicazione inviata alle altre amministrazioni: da quel documento si ricavano i termini entro cui ciascun ente deve rispondere, e quindi quando il ritardo diventa contestabile.
Termini
Cinque giorni lavorativi per indire la conferenza; non più di quindici giorni per le richieste di integrazione; non più di trenta giorni per le determinazioni, sessanta quando sono coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute o incolumità pubblica.
Attenzione
I termini sono perentori per le amministrazioni coinvolte, ma il termine finale di conclusione del procedimento resta quello suo: la conferenza organizza i tempi interni, non sostituisce la scadenza complessiva.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.