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Testo normativo

(Reiterazione delle violazioni).

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 gennaio 2000 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La recidiva, e come il pagamento ridotto la evita

In parole semplici

Se rifai la stessa cosa entro cinque anni, la violazione conta come recidiva e in alcune materie porta a sospensioni o revoche. Ma c'è un punto che quasi nessuno sa: se paghi subito in misura ridotta, la recidiva non scatta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole; e che si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Considera della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni; la reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Prevede che le violazioni successive alla prima non siano valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria. Stabilisce infine che la reiterazione determini gli effetti che la legge espressamente stabilisce e che **non operi nel caso di pagamento in misura ridotta**.

Cosa significa

L'ultimo comma è una delle informazioni più utili e meno conosciute di tutta la legge: **il pagamento in misura ridotta impedisce la reiterazione**. Chi paga subito l'importo ridotto dell'articolo 16 non solo spende meno, ma evita che quella violazione conti come precedente per i cinque anni successivi. È un elemento che cambia il calcolo di convenienza fra pagare e fare opposizione, soprattutto per chi svolge un'attività dove la recidiva comporta sospensioni o revoche. Da notare anche che la reiterazione richiede un provvedimento **esecutivo**: non basta un accertamento contestato e ancora sub iudice. E che la nozione di «stessa indole» è più larga della violazione identica: comprende disposizioni diverse con caratteri fondamentali comuni.

A chi si applica

A chi ha già subito una sanzione amministrativa nei cinque anni precedenti.

Quando si applica

Quando una nuova violazione della stessa indole è commessa nel quinquennio.

Quando non si applica

La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta, né per le violazioni successive alla prima commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria.

Cosa puoi fare

Prima di decidere se pagare in misura ridotta o fare opposizione, verificare se nella tua materia la reiterazione comporta effetti ulteriori — sospensioni, revoche, aumenti: se sì, il pagamento ridotto ha un valore che va oltre lo sconto immediato.

Termini

Cinque anni dalla commissione della violazione accertata con provvedimento esecutivo.

Attenzione

La reiterazione produce solo gli effetti che la legge espressamente stabilisce: non è un aggravamento automatico e generalizzato. Vanno cercati nella disciplina di settore.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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