Testo normativo
(Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento).
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
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Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.
Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale. Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se e' stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua. Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva e' revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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