Testo normativo
(Licenze ai condannati alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive).
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Per motivigiustificati dimotivi, particolareattinenti rilievo,alla attinentisalute, al lavoro, allo studiostudio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla famiglia,pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare possono essere concesse,concesse ailicenze sensiper la durata necessaria e percomunque glinon effettisuperiore dinel cuicomplesso all'articoloa quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354,354. sospensioniAl dellacondannato semidetenzioneche, eallo scadere della liberta'licenza controllatao perdopo la duratarevoca strettamentedi necessariaessa, enon comunquerientra perin nonistituto piu'o dinel setteluogo giorniindicato pernell'articolo ciascun56, meseprimo dicomma, pena.e' Nelapplicabile periodol'articolo della66, sospensioneprimo puo'comma. esserePer impostogli l'obbligostessi previstogiustificati dalmotivi secondodi cui al primo comma dell'articoloovvero 284per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del codicelavoro di procedurapubblica penale.utilita' Sepuo' ilessere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato violache, leallo prescrizioniscadere odella sospensione, non si presenta all'ufficioal lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma. Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di poliziacui indicatoagli nell'articoloarticoli 65146 nellee dodici147 oredel successivecodice allapenale scadenzasi applica l'articolo 684 del periodocodice di sospensione,procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva sidella convertedetenzione indomiciliare, quellaove sostituita,compatibile. aIn normatal dell'articolocaso, 66.l'esecuzione Neidella casipena previstiprosegue daidurante numerila 2detenzione edomiciliare. 3Quando delle primocondizioni commadi dell'articolocui agli articoli 146 e 147 del codice penale,penale quandonon l'esecuzionesono dellacompatibili semidetenzionecon ola prosecuzione della liberta'prestazione controllatalavorativa, e'il gia'giudice iniziata,che laha sospensioneapplicato puo'il esserelavoro ordinatadi dalpubblica magistratoutilita', dinelle sorveglianzaforme chepreviste hadi determinatocui leall'articolo modalita'666 del codice di esecuzioneprocedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena. NegliNelle altrimedesime casiforme di cui al terzo e al quarto comma si applicanoprovvede lequando disposizionioccorre dell'articolodisporre 589la proroga del codicetermine didel procedurarinvio penale.dell'esecuzione.
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- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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