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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Esecuzione della semiliberta' e della detenzione domiciliare sostitutive).

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla liberta' controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalita' di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza puo' disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione della pena e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza e' trasmessa altresi' al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato.

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione e' notificato altresi' al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualita' delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalita' di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato e' domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza e' trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semiliberta', al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato. Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena. Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semiliberta'.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
30 dicembre 2022 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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