Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Semiliberta' sostitutiva).

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

La semidetenzione comporta insemiliberta' ognisostitutiva casocomporta l'obbligo di trascorrere almeno dieciotto ore al giorno negliin un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attivita' di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni indicatiautonome neldi istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenzaresidenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. La determinazioneDurante delleil oreperiodo edi l'indicazionepermanenza dell'istitutonegli sonoistituti effettuateo innelle relazionesezioni alleindicate comprovatenel esigenzeprimo diperiodo, lavoroil ocondannato die' studiosottoposto delalle condannato.norme Ladella semidetenzionelegge comporta26 altresi':luglio 1)1975, iln. divieto354, die deteneredel adecreto qualsiasidel titoloPresidente armi,della munizioniRepubblica ed30 esplosivi,giugno anche2000, sen. e'230, statain concessaquanto lacompatibili. relativaNei autorizzazionecasi di polizia;cui 2)all'articolo la66, sospensioneil delladirettore patenteriferisce al magistrato di guida;sorveglianza 3)e ilall'ufficio ritirodi delesecuzione passaporto,penale nonche'esterna. laIl sospensionesemilibero dellae' validita',sottoposto aia finiun dell'espatrio,programma di ognitrattamento altropredisposto documentodall'ufficio equipollente;di 4)esecuzione l'obbligopenale diesterna conservareed eapprovato didal presentaregiudice, adnel ogniquale richiestasono degliindicate organile diore poliziada trascorrere in istituto e nelle termineattivita' da essisvolgere fissatoall'esterno. l'ordinanzaL'ufficio emessadi aesecuzione normapenale dell'articoloesterna 62e' eincaricato l'eventualedella provvedimentovigilanza die modificadell'assistenza delledel modalita'condannato diin esecuzioneliberta', dellasecondo pena,le adottatomodalita' apreviste normadall'articolo dell'articolo118 64.del Durantedecreto ildel periodoPresidente didella permanenzaRepubblica negli30 istitutigiugno o2000, nellen. sezioni230. indicateSi nelapplicano, primoin comma,quanto ilcompatibili, condannatole e'disposizioni sottopostopreviste alledall'articolo norme101, dellacommi legge1, 262 luglioe 1975,da n.5 354,a e9, del decreto del Presidente della Repubblica 2930 aprilegiugno 1976,2000, n. 431,230. inAl quantocondannato applicabili.alla pena sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
30 dicembre 2022 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina