Testo normativo
(Norme processuali transitorie)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorita' competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non e' prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresi', i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il passaggio dal penale all'amministrativo per i procedimenti pendenti
Regolava il passaggio dei processi penali in corso quando i fatti hanno smesso di essere reato, stabilendo che i termini ripartissero dalla trasmissione degli atti. Oggi vale come esempio di come si gestisce una riforma senza lasciare buchi.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato pendenti alla data di entrata in vigore della legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente, e che da tale momento decorre il termine per la notifica delle violazioni previsto dall'articolo 14. Prevede che le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore siano riscosse, insieme alle spese, con le norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, e che restino salve le pene accessorie nei termini che indica.
Cosa significa
È la norma di raccordo che ha reso praticabile il passaggio del 1981, e il dettaglio che vale la pena notare è dove viene fissato il punto di partenza dei termini: **dalla trasmissione degli atti** decorrono i novanta giorni dell'articolo 14 per la notifica. Senza questa precisazione i procedimenti trasmessi si sarebbero trovati con termini già scaduti al momento del passaggio, e la depenalizzazione avrebbe prodotto un'impunità generalizzata che nessuno voleva. È lo stesso meccanismo che l'articolo 14 prevede in via ordinaria per gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria. Oggi l'articolo ha rilievo storico, ma illustra bene un problema che si ripresenta a ogni riforma: le norme transitorie non sono un dettaglio, sono ciò che decide la sorte concreta delle situazioni pendenti.
A chi si applica
Riguardava i procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge; oggi senza effetti operativi.
Quando si applica
Alla data di entrata in vigore della legge, nel 1982.
Attenzione
Questo articolo non attribuisce diritti azionabili oggi: è una disposizione transitoria esaurita. Il meccanismo di decorrenza dei termini per gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria resta però previsto in via ordinaria dall'articolo 14.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.