Testo normativo
(Sanzioni amministrative accessorie)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorita' stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 19 dicembre 2010 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge
Sanzioni accessorie e confisca: sospese finché c'è opposizione
Oltre alla multa possono sospenderti una licenza o un'abilitazione. Ma finché fai opposizione e la causa è in corso, quella sospensione non si applica. E non possono confiscare una cosa che appartiene a qualcun altro estraneo alla violazione.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione, o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso di connessione, può applicare come sanzioni amministrative quelle previste dalle leggi vigenti come sanzioni penali accessorie, quando consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Prevede che **le sanzioni amministrative accessorie non siano applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione** contro il provvedimento di condanna. Stabilisce che le autorità possano disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbano disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. Prevede infine che, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, igiene e prevenzione degli infortuni, sia sempre disposta la confisca, che non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.
Cosa significa
Le sanzioni accessorie sono spesso più pesanti di quella pecuniaria: la sospensione di una licenza o di un'abilitazione può fermare un'attività. Per questo il secondo comma contiene una garanzia rilevante e poco conosciuta: **finché pende l'opposizione, l'accessoria non si applica**. Chi impugna non subisce nel frattempo la privazione della facoltà o del diritto, il che rende l'opposizione uno strumento realmente utilizzabile e non una scommessa a posteriori. Sulla confisca l'articolo distingue con precisione: è facoltativa per le cose che sono servite a commettere la violazione, obbligatoria per quelle che ne sono il prodotto, e in entrambi i casi presuppone che appartengano a chi è tenuto al pagamento — la cosa di un terzo estraneo non si confisca. La deroga in materia di sicurezza sul lavoro è più severa e opera anche senza ordinanza-ingiunzione.
A chi si applica
A chi è destinatario di sanzioni amministrative accessorie o di confisca amministrativa.
Quando si applica
Con l'ordinanza-ingiunzione o, nei casi di connessione, con la sentenza penale.
Quando non si applica
La confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. Le sanzioni accessorie non sono applicabili finché pende il giudizio di opposizione.
Cosa puoi fare
Se l'ordinanza applica una sanzione accessoria e intendi proporre opposizione, farlo tempestivamente: dalla pendenza dell'opposizione discende la non applicabilità dell'accessoria. Se la cosa confiscata appartiene a un terzo estraneo, quello ha titolo per farlo valere.
Attenzione
La sospensione dell'accessoria opera per la pendenza del giudizio di **opposizione**, non per la semplice intenzione di proporlo né per un'istanza in autotutela. Il ricorso va effettivamente depositato nei termini.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.