Testo normativo
(Accertamenti mediante analisi di campioni)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Analisi su campioni: hai quindici giorni per chiedere la revisione
Se la prova contro di te è un'analisi di laboratorio, hai quindici giorni per chiedere che venga rifatta con un tuo consulente presente. E chiedendo la revisione non perdi lo sconto per il pagamento ridotto: il termine riparte dall'esito della seconda analisi.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio comunica all'interessato l'esito con raccomandata con avviso di ricevimento. Prevede che l'interessato possa chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni, **entro quindici giorni** dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, allegando l'esito stesso. Stabilisce che delle operazioni di revisione sia data comunicazione almeno dieci giorni prima del loro inizio, e che i risultati siano comunicati con raccomandata a cura del dirigente del laboratorio. Prevede infine che tali comunicazioni equivalgano alla contestazione e che il termine per il pagamento in misura ridotta decorra dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, se richiesta la revisione, dall'esito di questa.
Cosa significa
Riguarda i controlli in cui la prova è un dato di laboratorio — alimenti, bevande, mangimi, materiali — e riconosce una garanzia che altrove non c'è: il diritto al contraddittorio **tecnico**. La revisione non è un semplice riesame amministrativo, è una seconda analisi alla quale si può partecipare con un proprio consulente, e alla quale si ha diritto di essere convocati con dieci giorni di preavviso. È l'unico modo per verificare come il campione è stato trattato. Il termine per chiederla è brevissimo — quindici giorni — e decorre da una comunicazione che arriva per raccomandata, quindi il rischio concreto è che scada mentre si decide cosa fare. Utile sapere che chiedere la revisione sposta in avanti anche il termine per il pagamento in misura ridotta, che decorre dall'esito della revisione: non si perde quindi l'opzione dello sconto.
A chi si applica
A chi è destinatario di un accertamento fondato su analisi di campioni.
Quando si applica
Dalla comunicazione dell'esito della prima analisi.
Cosa puoi fare
Se l'esito è sfavorevole e la contestazione ha conseguenze rilevanti, chiedere la revisione entro quindici giorni con istanza scritta, allegando l'esito ricevuto, e nominare un consulente tecnico che partecipi alle operazioni.
Termini
Quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi per chiedere la revisione; dieci giorni di preavviso prima dell'inizio delle operazioni.
Attenzione
Il termine di quindici giorni è breve e decorre dalla comunicazione, non da quando la si legge. La raccomandata va aperta subito.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.