Testo normativo
(Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda).
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
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Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della liberta' controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresi' le modalita' di esecuzione della liberta' controllata a norma dell'articolo 62. Il magistrato di sorveglianza determina le modalita' di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione del lavoro sostitutivo e' immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.
Per l'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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