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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Il commaI 1soggetti nondi sicui applicaall'articolo alle2, amministrazionicomma di2, cuipartecipano al decreto legislativo 30 marzoSPC, 2001,salve n.le 165,esclusioni limitatamentecollegate all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti. (1)

3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.

Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.

AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilita' del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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