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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Riuso delle soluzioni e standard aperti).

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligol'obbligo di darlirendere indisponibile formatoil relativo codice sorgente, completicompleto della documentazione disponibile,e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni cheo liai richiedonosoggetti egiuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previstoprevisto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata daalle DigitPA,specifiche aitecniche sensidi dell'articoloSPC 68,definite commada 2.AgID.

Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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