Testo normativo
Analisi comparativa delle soluzioni
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d).
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto
Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 12 agosto 2012 al 19 dicembre 2012
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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