Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 17 luglio 2020 al 1 giugno 2021. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (27 gennaio 2018):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altrila strumenticarta di cui all'articoloidentita' 64,elettronica commao 2-novies,la neicarta limitinazionale ividei previsti;servizi;;

ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;

ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';;

ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purche'iscritto lein relativeuno credenzialidegli elenchi di accessocui sianoall'articolo state6-bis, rilasciate6-ter previao identificazione6-quater delovvero, titolare,in ancheassenza perdi viaun telematicadomicilio secondodigitale modalita'iscritto, definiteda conun Lineeindirizzo guida,elettronico eeletto cio'presso siaun attestatoservizio daldi gestoreposta delelettronica sistemacertificata nelo messaggioun oservizio inelettronico undi suorecapito allegato.certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In taltale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio specialedigitale ai sensi dell'articoloe 47per delgli Codiceeffetti civile.dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.

Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
17 luglio 2020 al 1 giugno 2021
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina