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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Base di dati di interesse nazionale

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

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Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabilerilevante dalleper lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, pernel l'eserciziorispetto delle propriecompetenze funzionie delle normative vigenti e nelpossiedono rispettoi dellerequisiti competenzedi ecui delleal normativecomma vigenti.2.

Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di taliTali sistemi informativi epossiedono le modalita'caratteristiche minime di aggiornamentosicurezza, sonoaccessibilita' attuatee secondointeroperabilita' lee regolesono tecnicherealizzati sule sistemaaggiornati pubblicosecondo dile connettivita'regole tecniche di cui all'articolo 7371 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresi' individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3,..., sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

repertorio nazionale dei dati territoriali;

anagrafe nazionale della popolazione residente;

banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;

casellario giudiziale;

registro delle imprese;

gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;

Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.

L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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