Testo normativo
Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolodegli articoli 43, commacommi 4,4 e 71,, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida.
Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2006fino al 14 maggio 2006
- 14 maggio 2006fino al 25 gennaio 2011
- 25 gennaio 2011fino al 14 settembre 2016
- 14 settembre 2016fino al 27 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018fino al 19 maggio 2020
- 19 maggio 2020fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 1 giugno 2021
- 1 giugno 2021fino al 31 luglio 2021
- 31 luglio 2021fino al 20 febbraio 2026
- 20 febbraio 2026fino al 21 aprile 2026
- 21 aprile 2026in vigore oggi
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 19 maggio 2020 al 17 luglio 2020
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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