Testo normativo
(Posta elettronica certificata)
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata medianteai lasensi postadel elettronicacomma certificata,1, equivale, neisalvo casiche consentitila dallalegge legge,disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso medianteai postasensi elettronicadel certificatacomma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Nota all'art. 48: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.
Nota all'art. 48: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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