Testo normativo
Art. 44
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l'integrita' del documento;
la leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e di classificazione originari;
il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto,nominato, e con il responsabile del serviziosistema perdella laconservazione tenutadei deldocumenti protocolloinformatici, informatico,nella delladefinizione e gestione deidelle flussiattivita' documentalidi erispettiva deglicompetenza. archiviAlmeno diuna cuivolta all'articoloall'anno 61il delresponsabile decretodella delgestione Presidentedei delladocumenti Repubblicainformatici 28provvede dicembrea 2000,trasmettere n.al 445,sistema nelladi definizioneconservazione i fascicoli e gestionele delleserie attivita'documentarie dianche rispettivarelative competenza.a procedimenti conclusi.
Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dalnel commapresente 1articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti presenti;
la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva